Art. 11

In vigore dal 1 lug 1902
Il personale insegnante ed amministrativo della scuola sarà, con le norme che verranno stabilite dal regolamento di cui all', inscritto alla cassa di previdenza che fosse istituita per le scuole industriali e commerciali dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il personale inserviente, sarà assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. La scuola contribuirà all'assicurazione con una quota di contributo annuo, che sarà determinata dal regolamento, di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-11

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Art. 11 Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo