Art. 9
In vigore dal 1 lug 1902
Tutti i professori ed incaricati fanno parte del collegio dei professori che sarà presieduto dal direttore della scuola.
Il collegio delibera sulle questioni attinenti agli studi, all'ordine e alla disciplina della scuola.
Spetta al direttore della scuola di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori, dopo che siano state approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-9