Art. 8

In vigore dal 1 lug 1902
La direzione amministrativa, disciplinare e didattica della scuola è affidata ad un direttore sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale approverà il bilancio preventivo entro il mese di giugno di ogni anno. Dal Ministero predetto dovrà essere pure approvato il conto consuntivo da presentarsi non più tardi del mese di agosto di ogni anno. Il direttore sarà coadiuvato, per quanto riguarda la direzione didattica della scuola, dal collegio dei professori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-8

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