Art. 13
In vigore dal 1 lug 1902
Agli enti locali contribuenti è riservata la facoltà, oltre quanto è stabilito dall', di mandare proprii rappresentanti agli esami, di promuovere conferenze col Ministero di agricoltura, industria e commercio per questioni relative allo andamento didattico ed amministrativo della scuola; di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo dopo che sarà stato approvato dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-13