Art. 3
In vigore dal 1 lug 1902
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una commissione di vigilanza, composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli enti contribuenti, di cui le attribuzioni saranno stabilite dal regolamento.
È riservata al Ministero la facoltà di far eseguire ispezioni straordinarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-3