Art. 3

In vigore dal 1 lug 1902
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una commissione di vigilanza, composta di due delegati del Ministero e di un delegato di ciascuno degli enti contribuenti, di cui le attribuzioni saranno stabilite dal regolamento. È riservata al Ministero la facoltà di far eseguire ispezioni straordinarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-22;152#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Che istituisce in Roma una scuola media di studi applicati al commercio. — Testo vigente | Portale Normativo