REGIO DECRETO·n. MMDCCXXXV·30 ottobre 1887
Che riordina la scuola industriale del comune di Pisa.
Vigente dal 17 novembre 1887 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La spesa di annuo mantenimento è stabilita in L. 20,000. Essa sarà sostenuta dal ministero
Art. 3Per ciascuna sezione vi potranno essere due classi, una diurna, nella quale l'insegnamento
Art. 4La classe diurna è per i giovani che intendono acquistare nella scuola l'istruzione prepar
Art. 5Sono ammessi alla classe diurna della scuola coloro che hanno l'età dai 10 ai 18 anni, all
Art. 6La scuola comprende gl'insegnamenti delle arti decorative, della chimica applicata alla ve
Art. 7Il corso degli studi per le arti decorative sarà di 4 anni, quello delle altre sezioni di
Art. 8Il governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo, composto di un rappresentant
Art. 9Spetta al consiglio direttivo: a) formulare il regolamento interno della scuola e la piant
Art. 10Il servizio di cassa verrà fatto gratuitamente dall'amministrazione comunale, colle norme
Art. 11Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del consiglio, di sorvegliare l'anda
Art. 12Gli insegnanti esercitano gli ufficii rispettivamente loro affidati sotto la immediata vig
Art. 13Una volta il mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore per inte
Art. 14Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali per l
Art. 15La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio direttivo o di altra per