Art. 5
In vigore dal 2 dic 1887
Sono ammessi alla classe diurna della scuola coloro che hanno l'età dai 10 ai 18 anni, alla classe serale e festiva quelli che hanno un'età inferiore ai 12 anni: per tutti indistintamente l'ammissione ha luogo previo un esame, nel quale dimostrino di saper leggere e scrivere correntemente ed eseguire con facilità ed esattezza le prime quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri interi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-5