Art. 1

In vigore dal 2 dic 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni del consiglio comunale, del consiglio provinciale e della camera di commercio ed arti di Pisa, in data, rispettivamente, del 23 giugno, 1° ottobre e 17 aprile 1886; Udito l'avviso della commissione centrale per lo insegnamento artistico industriale; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola industriale del comune di Pisa è riordinata ed ampliata per impartire i necessari insegnamenti tecnici ed artistici ai giovani che desiderano prepararsi all'esercizio delle arti e delle industrie decorative e meccaniche ed agli operai che già le esercitano. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola costituiscono più sezioni distinte di studi, con speciale applicazione alle costruzioni ed alla decorazione, alla fabbricazione dei mobili, alle arti ceramica, vetraria, tintoria ed alle altre industrie locali. Potranno in seguito aggiungersi sezioni speciali per la tessitura e per la meccanica, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-1

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