Art. 2

In vigore dal 2 dic 1887
La spesa di annuo mantenimento è stabilita in L. 20,000. Essa sarà sostenuta dal ministero di agricoltura e commercio per L. 10,000, dalla provincia di Pisa per L. 2,000, dalla camera di commercio di Pisa per L. 2,000, dal comune di Pisa per L. 6,000. Il comune fornirà inoltre il locale necessario alla scuola. La spesa di primo impianto della scuola è determinata in L. 8,000, e vi concorrono per L. 6,000 il ministero di agricoltura e commercio e per L. 2,000 il comune di Pisa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-2

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