Art. 9
In vigore dal 2 dic 1887
Spetta al consiglio direttivo:
a) formulare il regolamento interno della scuola e la pianta degli insegnanti, e sottoporli all'approvazione del Governo;
b) formulare e proporre le modificazioni al regolamento e le riforme graduali che potessero in seguito parere utili;
c) proporre al Governo la nomina degli insegnanti da farsi, previo concorso, per titoli e per esame, eccetto il caso di meriti eccezionali;
d) proporre al ministero la nomina del direttore, scegliendolo fra gli insegnanti della scuola;
e) nominare gli inservienti, secondo l'organico che verrà stabilito;
f) stabilire al principio di ogni anno scolastico i programmi degli insegnamenti e gli orari, e comunicarli al ministero per l'approvazione. A questi lavori del consiglio parteciperà, con voto consultivo, ogni insegnante della scuola per la parte che lo riguarda;
g) stabilire od approvare i temi e le modalità degli esami, e determinare i giorni in cui questi debbono aver luogo;
h) votare il bilancio preventivo della scuola e curarne la gestione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-9