Art. 12
In vigore dal 2 dic 1887
Gli insegnanti esercitano gli ufficii rispettivamente loro affidati sotto la immediata vigilanza del direttore. Ognuno di essi dovrà assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggiore o minore profitto da essi ritratto, una nota di merito che sarà scritta in apposito registro presso la direzione, e della quale sarà tenuto conto negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-12