Art. 8
In vigore dal 2 dic 1887
Il governo della scuola è commesso ad un consiglio direttivo, composto di un rappresentante del municipio, di uno della provincia, di uno della camera di commercio e di uno del Governo. Il consiglio sceglie nel suo seno il proprio presidente.
I delegati dei vari enti si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili. L'ufficio di segretario è affidato al direttore della scuola o al più giovane degli intervenuti, quando il direttore manchi o non debba assistere alla seduta.
Il direttore avrà sempre e solamente voto consultivo.
Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-8