Art. 17

In vigore dal 2 dic 1887
Alla fine di ciascun anno scolastico il consiglio direttivo, sulla proposta del direttore, assegna premi in libretti di cassa di risparmio, in medaglie o in oggetti utili per l'esercizio professionale ai migliori allievi di ciascun anno di corso. Alla distribuzione dei premi saranno invitate le autorità locali. Avrà luogo in questa occasione la esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-17

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