Art. 18

In vigore dal 2 dic 1887
Il ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà: a) di far visitare la scuola, ogni qualvolta ne ravvisi la convenienza, dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia; b) di sospendere temporaneamente o definitivamente il sussidio, di cui all'°, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la scuola non dà risultati soddisfacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-18

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