Art. 15

In vigore dal 2 dic 1887
La commissione esaminatrice si compone di un membro del consiglio direttivo o di altra persona delegata dal presidente del consiglio medesimo, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame. L'esito dell'esame si indica con punti dall'1 al 10. Al numero 6 corrisponde l'idoneità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2735#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo