REGIO DECRETO·n. 2736·23 ottobre 1884
Sulla costituzione della Scuola Industriale di Vicenza.
Vigente dal 30 giugno 1905 14 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le deliberazioni
Art. 2La Scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica, allo scopo di formare
Art. 3L'insegnamento è diviso in due sezioni, una preparatoria di un anno, l'altra normale di tr
Art. 4L'insegnamento pratico è impartito in apposite officine, secondo le norme da stabilirsi ne
Art. 5Le norme per l'ammissione degli alnnni, per gli esami e per le concessioni di posti gratui
Art. 6Un direttore ingegnere, nominato dalla Giunta di vigilanza, ha la responsabilità della Scu
Art. 7Alla Scuola presiede in unione del fondatore una Giunta di vigilanza composta di quattro p
Art. 8La Giunta di vigilanza si raduna in via ordinaria almeno una volta al mese, ed in via stra
Art. 9La Giunta di vigilanza, a) Tiene l'alta amministrazione economica della Scuola e del Convi
Art. 10Il numero e gli stipendi del personale insegnante ed amministrativo della Scuola sono dete
Art. 11Il direttore rappresenta la Scuola sia verso i Corpi morali, sia verso i privati, meno per
Art. 12I professori si riuniscono in Consiglio una volta la settimana sotto la presidenza del dir
Art. 13Il Ministero ha facoltà di far visitare la Scuola da persona di sua fiducia e di far assis
Art. 14Al concorso dello Stato nelle spese della Scuola, che pel corrente anno resta limitato a s
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 1.