Art. 4

In vigore dal 28 nov 1884
L'insegnamento pratico è impartito in apposite officine, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, che sarà approvato, insieme ai programmi d'insegnamento ed all'orario dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio. Le officine sono divise nei seguenti riparti: a) Modellisti e falegname, b) Fonditori, c) Fucinatori, d) Limatori, e) Fornitori e guida macchine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-4

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Art. 4 Sulla costituzione della Scuola Industriale di Vicenza. — Testo vigente | Portale Normativo