Art. 4
In vigore dal 28 nov 1884
L'insegnamento pratico è impartito in apposite officine, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, che sarà approvato, insieme ai programmi d'insegnamento ed all'orario dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.
Le officine sono divise nei seguenti riparti:
a) Modellisti e falegname,
b) Fonditori,
c) Fucinatori,
d) Limatori,
e) Fornitori e guida macchine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-4