Art. 7

In vigore dal 28 nov 1884
Alla Scuola presiede in unione del fondatore una Giunta di vigilanza composta di quattro persone nominate per un triennio, una dal Governo, una dal fondatore e le altre due dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Vicenza. La Giunta elegge nel suo seno il proprio presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-7

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Art. 7 Sulla costituzione della Scuola Industriale di Vicenza. — Testo vigente | Portale Normativo