Art. 7
7 / 14In vigore dal 28 nov 1884
Alla Scuola presiede in unione del fondatore una Giunta di vigilanza composta di quattro persone nominate per un triennio, una dal Governo, una dal fondatore e le altre due dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Vicenza.
La Giunta elegge nel suo seno il proprio presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-7