Art. 10

In vigore dal 28 nov 1884
Il numero e gli stipendi del personale insegnante ed amministrativo della Scuola sono determinati da una una pianta speciale, che sarà approvata, d'ordine Nostro, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Questa pianta, secondo l'esperienza, potrà essere modificata su proposta della Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero. Gli stipendi godranno l'aumento di un decimo ogni cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-10

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