Art. 14
In vigore dal 28 nov 1884
Al concorso dello Stato nelle spese della Scuola, che pel corrente anno resta limitato a sole L. 35,000, sarà provveduto coi fondi inscritti al capitolo 30, art. 23 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1884-85, e per gli anni avvenire con gli assegni che saranno all'uopo stanziati nei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 23 ottobre 1884.
UMBERTO.
Grimaldi.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-14