Art. 11
In vigore dal 28 nov 1884
Il direttore rappresenta la Scuola sia verso i Corpi morali, sia verso i privati, meno per le attribuzioni riservate alla Giunta di vigilanza, provvede all'andamento morale, disciplinare, scientifico ed amministrativo della Scuola, cura l'osservanza del regolamento e delle deliberazioni della Giunta di vigilanza; fa proposta di tutti i provvedimenti che stima utili pel bene della Scuola, e provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi di malattia o di assenza.
Egli è tenuto ad abitare nel Convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-11