Art. 9

In vigore dal 28 nov 1884
La Giunta di vigilanza, a) Tiene l'alta amministrazione economica della Scuola e del Convitto; b) Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, compilati dal direttore; c) Delibera intorno alle spese che sono fuori di bilancio; d) Delibera intorno alle modificazioni da introdursi nei programmi d'insegnamento; e) Nomina il personale insegnante ed amministrativo della Scuola, delibera intorno agli stipendi, alle rimunerazioni, rinuncie ed in genere sopra ogni provvedimento che ad esso si riferisce. Le nomine del personale insegnante sono sottoposte all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; f) Delibera intorno alle ammissioni ed all'espulsione degli alunni e circa la concessione di piazze gratuite o semigratuite; g) Compone le Commissioni per gli esami; h) Fa ogni anno una relazione sull'andamento della Scuola e la trasmette al Governo, alla provincia ed al comune di Vicenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-9

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