Art. 6

In vigore dal 28 nov 1884
Un direttore ingegnere, nominato dalla Giunta di vigilanza, ha la responsabilità della Scuola e del Convitto; da lui dipendono le persone tutte addette alla Scuola stessa. L'officina è diretta da uno dei professori ingegneri, da cui dipendono cinque maestri d'officina, cioè uno per ogni riparto. La nomina dei maestri d'officina e delle persone di servizio è di competenza del direttore della Scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-6

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