Art. 3
In vigore dal 7 apr 1886
L'insegnamento è diviso in due sezioni, una preparatoria di un anno, l'altra normale di tre anni.
Allorchè vi siano alunni che dimostrino speciale attitudine agli studi di ingegnere meccanico, la Scuola potrà avviarli all'Istituto tecnico superiore di Milano per la necessaria istruzione complementare nei modi voluti dalle leggi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-3