Art. 2

In vigore dal 28 nov 1884
La Scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanica, allo scopo di formare allievi i quali, dopo breve tirocinio, trovino stabile collocamento in qualunque industria di meccanica applicata. Alla Scuola è annesso un Collegio-convitto, ed agli insegnamenti che si impartiscono in essa non sono ammessi alunni esterni. L'istruzione e tutto l'ordinamento della Scuola concorrono alla formazione del carattere degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-23;2736#art-2

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