REGIO DECRETO·n. MCCCCLV·19 ottobre 1884
Che istituisce una scuola di commercio presso l'istituto Peroni in Brescia.
Vigente dal 3 novembre 1884 22 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione
Art. 2Essa ha per iscopo: 1.° Di avviare i giovani con una coltura speciale al pronto esercizio
Art. 3La scuola è mantenuta dal municipio col concorso del Governo e degli altri enti locali. Il
Art. 4Il municipio provvede del suo, e valendosi di questi sussidi e delle minervali pagate dagl
Art. 5La scuola è diretta da un consiglio di vigilanza composto di otto persone, quattro scelte
Art. 6Per massima il consiglio di vigilanza è presieduto dall'assessore delegato alla pubblica i
Art. 7Il consiglio prende tutti i provvedimenti necessari al buon ordinamento didattico, discipl
Art. 8L'economo presenta ad ogni anno al consiglio di vigilanza il bilancio preventivo dell'entr
Art. 9Non potrà il consiglio di vigilanza autorizzare spese che non sieno prevedute nel bilancio
Art. 10Il consiglio di vigilanza esercita la sua ingerenza anche sul convitto municipale annesso
Art. 11Le nomine del direttore e degli insegnanti sono fatte dal consiglio di vigilanza, salvo l'
Art. 12Di regola il direttore della scuola è anche direttore del convitto.
Art. 13Per massima gli insegnanti di lingue straniere sono nominati fra persone che soggiornarono
Art. 14I docenti della scuola internazionale devono essere forniti di regolare titolo di abilitaz
Art. 15Di regola le nomine si fanno per concorso, e il concorso può essere o per titoli o per esa