Art. 18
In vigore dal 18 nov 1884
I diplomi di cui dovranno essere muniti gli allievi secondo il risultato degli esami finali, saranno rilasciati dal consiglio di vigilanza della scuola. Essi attestano che l'allievo ha acquistate le cognizioni necessarie per l'esercizio delle professioni mercantili e valgono per l'ammissione alle regie scuole superiori di commercio.
Agli esami interverrà un apposito delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-18