Art. 13
In vigore dal 18 nov 1884
Per massima gli insegnanti di lingue straniere sono nominati fra persone che soggiornarono a lungo in luoghi dove si parlano abitualmente le lingue che devono insegnare, qualunque sia la loro nazionalità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-13