Art. 9
In vigore dal 18 nov 1884
Non potrà il consiglio di vigilanza autorizzare spese che non sieno prevedute nel bilancio, se non otterrà l'approvazione del consiglio, o in caso d'urgenza, dalla giunta municipale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-9