Art. 5
In vigore dal 18 nov 1884
La scuola è diretta da un consiglio di vigilanza composto di otto persone, quattro scelte dal consiglio comunale, due dal ministero di agricoltura, industria e commercio, una dal consiglio provinciale, una dalla camera di commercio.
I membri del consiglio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il direttore della scuola tiene l'ufficio di segretario del consiglio ed ha in esso un voto consultivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-5