Art. 2
In vigore dal 18 nov 1884
Essa ha per iscopo:
1.° Di avviare i giovani con una coltura speciale al pronto esercizio delle professioni mercantili;
2.° Di insegnare con metodi pratici, ed in particolar modo colla conversazione, le lingue moderne più conosciute, in ispecie il francese, il tedesco e l'inglese;
3.° Di preparare i giovani all'ammissione nella regia scuola superiore di Venezia o in altre scuole di pari grado e di eguale intento, ed impartisce quindi tutti gli insegnamenti necessari a quest'uopo, quali sono indicati nei programmi approvati dal Governo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-2