Art. 14

In vigore dal 18 nov 1884
I docenti della scuola internazionale devono essere forniti di regolare titolo di abilitazione al rispettivo insegnamento in una scuola pubblica di egual grado, o di un titolo riconosciuto equipollente dal consiglio di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-14

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