Art. 19

In vigore dal 18 nov 1884
Il ministero di agricoltura, industria e commercio, quando lo creda opportuno, deputerà alla visita della scuola le persone che crederà, e trasmetterà al comune, alla provincia, alla camera di commercio ed al consiglio di vigilanza copia della relazione dei deputati all'ispezione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-19

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