Art. 22

In vigore dal 18 nov 1884
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 19 ottobre 1884. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1884 Reg. 138. Atti del Governo a f. 84. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli N. FERRACCIÙ. GRIMALDI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-22

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