Art. 11
In vigore dal 18 nov 1884
Le nomine del direttore e degli insegnanti sono fatte dal consiglio di vigilanza, salvo l'approvazione del consiglio comunale. Delle nomine avvenute si darà immediata notizia al ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-19;1455#art-11