LEGGE·n. 468·24 novembre 1999

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

Vigente dal 10 maggio 2001 27 articoli 2 vigenze storicizzate
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Indice

capo IMODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
Art. 1Ammissione al tirocinioArt. 2Tirocinio e nominaArt. 3Requisiti per la nominaArt. 4Corsi per i giudici di paceArt. 5Durata dell'ufficio e conferma del giudice di paceArt. 6IncompatibilitaArt. 7Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinariArt. 8Doveri del giudice di paceArt. 9Divieto di applicazione o supplenzaArt. 10Richiesta di trasferimento e concorso di domandeArt. 11Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocatiArt. 12Indennità spettanti al giudice di paceArt. 13Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta
capo IIDELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL
Art. 14Delega al Governo in materia penaleArt. 15Competenza in materia penale del giudice di paceArt. 16SanzioniArt. 17Procedimento penale davanti al giudice di paceArt. 18Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penaleArt. 19Competenza per il grado di appelloArt. 20AbrogazioniArt. 21Emanazione del decreto legislativo
capo IIINORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI
Art. 22Norma di coordinamento e di attuazioneArt. 23Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizioArt. 24Norma transitoria in materia di incompatibilitaArt. 25Limite numericoArt. 26Messi di conciliazioneArt. 27Norme di copertura

Richiamato da 7 norme

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