Capo III
Art. 25
Limite numerico
In vigore dal 30 dic 1999
1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-11-24;468#art-25