Capo II
Art. 21
Emanazione del decreto legislativo
In vigore dal 10 mag 2001
1. Lo schema di decreto legislativo di cui all' è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
2. Il decreto legislativo di cui all' entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.
3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all', predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'.
4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all', organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall' della presente legge, in quanto applicabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-11-24;468#art-21