Capo III

Art. 22

Norma di coordinamento e di attuazione

In vigore dal 30 dic 1999
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo