Capo III

Art. 27

Norme di copertura

In vigore dal 30 dic 1999
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede: a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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