Capo III
Art. 26
Messi di conciliazione
In vigore dal 30 dic 1999
1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall' della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.
4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.
Storico versioni
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