Capo I
Art. 9
Divieto di applicazione o supplenza
In vigore dal 30 dic 1999
1. Dopo l' della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. _ (Divieto di applicazione o supplenza). _ 1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti".
Storico versioni
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