Capo I

Art. 8

Doveri del giudice di pace

In vigore dal 30 dic 1999
1. L' della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: ". _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
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