Capo I
Art. 8
Doveri del giudice di pace
In vigore dal 30 dic 1999
1. L' della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
". _ (Doveri del giudice di pace) _ 1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.
Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-11-24;468#art-8