Art. 1

In vigore dal 15 giu 2001
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione; Visti l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2; Adotta il seguente regolamento: . 1. Nei casi di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell' della legge 24 novembre 1999, n. 468", di seguito chiamato "decreto legislativo", se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.
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