Art. 17

In vigore dal 15 giu 2001
1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonché il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente. 2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice dà avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;204#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo