Art. 17
In vigore dal 15 giu 2001
1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonché il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente.
2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice dà avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.
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