Art. 16

In vigore dal 15 giu 2001
1. Nelle ipotesi di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace dà tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorità indicate nella medesima disposizione. 2. La richiesta di cui al quinto comma dell' del regolamento indicato nel comma 1 può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
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Art. 16 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo