Art. 11

In vigore dal 15 giu 2001
1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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Art. 11 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. — Testo vigente | Portale Normativo