Art. 10
In vigore dal 15 giu 2001
1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, è notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.
2. Il ricorrente può chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all' del presente regolamento.
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