Art. 13
In vigore dal 15 giu 2001
1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.
2. Le disposizioni di cui all' del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;204#art-13